BENI PAESAGGISTICI
Inalienabilità delle terre private gravate da usi civici non ancora liquidati (Giurisprudenza Costituzionale)
Sentenza della Corte Costituzionale n° 119 del 15 giugno 2023 che ha per oggetto la norma concernente l’inalienabilità delle terre private gravate da usi civici non ancora liquidati (in base al procedimento regolato dalla legge n. 1766 del 1927), norma che il rimettente inferisce dall’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017, nel suo coordinamento con il comma 1 del medesimo articolo.
La sentenza dichiara la incostituzionalità dell’art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.
TESTO SENTENZA 119/2023:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:119
BIOTECH OGM
Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria (Normativa Nazionale)
L’articolo 9-bis della legge 68/2023 prevede una disciplina di autorizzazione per la sperimentazione in siti di produzioni vegetali che siano in grado di riprodursi in condizioni di scarsità idrica.
DISCIPLINA AUTORIZZAZIONE RCERCA SPECIE VEGETALI CON SCARSO USO DI RISORSA IDRICA
Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina organica in materia, l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici é soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.
ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
La richiesta di autorizzazione é notificata all’autorità nazionale competente (Ministero Ambiente e della sicurezza energetica) di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ([2]). Il Ministero dell’Ambiente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l’istruttoria
preliminare (ex articolo 5, comma 2, lettera a) Dlgs 224/2003) per verificare il rispetto degli obblighi da questo previsti. Successivamente trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni Regione e Provincia Autonoma interessata.
VALUTAZIONE ISPRA
Il Ministero dell’Ambiente competente invia copia della notifica all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 224 del 2003.
L’ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere al Ministero dell’Ambiente e alle altre Amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell’ISPRA, il Ministero dell’Ambiente adotta il provvedimento autorizzatorio.
Dell’esito della procedura é data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.
UTILIZZO AUTORIZZAZIONE PRECEDENTI DEL MEDESIMO ORGANISMO
Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l’emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell’ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
RELAZIONE SOGGETTO SPERIMENTATORE
All’esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e alle Province Autonome interessate.
ESCLUSIONI
Per l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e
scientifici di cui alla normativa sopra descritta non si applica quanto previsto dall’articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
Per cui non serve, in sede di notifica della richiesta di sperimentazione di cui sopra, la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare,
TESTO LEGGE 68/2023: