Nuove disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Normativa Nazionale)

Arriva l’ennesimo Decreto-legge (n°57 del 20 maggio 2023) per favorire la autorizzazione dei rigassificatori che va ad aggiungersi ai due precedenti già convertiti con legge 91/2022 e legge 175/2022. In particolare, la norma quadro, in questo caso l’articolo 5 della legge 91/2022, è stata modificata dalla legge 175/2022 e dal Decreto-Legge 57/2023 prevedendo una procedura speciale per i rigassificatori e le modifiche di quelli esistenti. 

Di seguito elenco le specificità più significative di questa procedura speciale:
1. Per la realizzazione delle suddette opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo.
2. L’autorizzazione del Commissario tiene luogo di tutti gli atti e pareri necessari;
3. il procedimento unico gestito dal Commissario comprende anche la VIA salvo che venga evitata con semplice comunicazione alla Commissione UE;
4. la procedura non applica in modo compiuto la normativa della direttiva Seveso III sul rischio di incidenti rilevanti;
5.l’autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all’autorizzazione, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio;
6. la procedura speciale riguarda anche le modifiche a rigassificatori esistenti e alla loro ricollocazione se impianti galleggianti;
7. anche se l’impianto viene spostato le strutture per riattivarlo nel sito precedente restano con il rischio che ritorni per eventuali esigenze di “sicurezza energetica nazionale” rimesse alla totale discrezionalità dei decisori: Governo e Commissari.
8. si possono fare rigassificatori in aree militari escludendo la VIA senza neppure comunicazione alla Commissione UE
9. si prevedono procedure accelerate in deroga al Codice degli Appalti Pubblici

Nel post che segue ricostruisco in modo coordinato con le due Leggi 91/2022 e 175/2022 e il nuovo Decreto-Legge 57/2023, questa disciplina derogatoria e semplificatoria per realizzare i rigassificatori nel nostro Paese ma prima una premessa più strettamente di politica energetica  

 

PREMESSA A TUTTO GAS ATTRAVERSO LA NUOVA PROCEDURA IN CONTRASTO CON GLI OBIETTIVI DI NEUTRALITÀ CLIMATICA 

Quello che emerge soprattutto dall’ultimo Decreto-Legge 57/2023 è che il gas e relativi rigassificatori è sempre meno fonte di transizione e sempre più scelta strategica per il nostro Paese, infatti con tutti questi provvedimenti, in sequenza, i vari Governi vogliono essere sicuri di realizzare i rigassificatori senza se e senza ma.
Il tutto derogando a norme ambientali fondamentali pur trattandosi di impianti ad alto rischio di incidente rilevante al fine prima di tutto di favorire la lobby del gas già ampiamente sostenuta dalla decisione di includere questa fossile nella tassonomia verde della UE () alla faccia dell’obiettivo di neutralità climatica.
Quello che emerge soprattutto dall’ultimo Decreto-Legge 57/2023 è che il gas e relativi rigassificatori è sempre meno fonte di transizione e sempre più scelta strategica per il nostro Paese. Infatti, l’ultimo Decreto-Legge 57/2023 all’articolo 3 prevede che entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono   proporre nuove istanze ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modifiche, ai Commissari straordinari di Governo già nominati: arriveranno altri rigassificatori? Probabile.

Quanto sopra nonostante che: 

  1. La Corte dei Conti UE ha spiegato () che gli incentivi alle fossili bloccano le rinnovabili
  2. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha chiarito () che nel 2021 gli incentivi alle fossili sono raddoppiati nel mondo.
  3. recentemente perfino il Comitato delle Regioni della UE in un suo Parere () ha affermato la necessità: “che qualsiasi azione a breve termine, come l’aumento delle importazioni di GNL, deve essere provvisoria e non dovrebbe creare nuove situazioni di «blocco da fornitore» cioè situazioni in cui i consumatori e/o acquirenti possono essere costretti a stare con un determinato fornitore o affrontare grandi costi di commutazione. Osserva che gli investimenti infrastrutturali dovrebbero essere «pronti per il gas verde», per consentire di prepararsi alla neutralità climatica con l’idrogeno e altri combustibili rinnovabili“.

LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DEI RIGASSIFICATORI SECONDO L’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 91/2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L’articolo 5 della legge n° 91 del 15 luglio 2022 (), che ha convertito il Decreto Legge 50/2022, prevede che in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
1. Per la realizzazione, ovvero per l’esercizio anche a seguito di ricollocazione, delle suddette opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo.  Quindi per fare un esempio nel caso della ricollocazione della nave rigassificatrice a Piombino si utilizzerà la procedura commissariale descritta in questo commento.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il nuovo Decreto-Legge.
2. La decisione del Commissario deve avvenire entro 120 giorni dalla presentazione della istanza quindi sostanzialmente i termini non sono poi così diversi (in precedenza per i terminali di rigassificazione erano 200 giorni ex comma 1 articolo 46 legge 222/2007 – ) da quelli delle procedure ordinarie ma quello che cambia è chi decide ovviamente: il Commissario cioè il capo del Governo che lo nomina.
3. Il termine di 200 giorni totali è stato reintrodotto dall’articolo 3 del Decreto Legge 57/2023 nel caso in cui si svolga la VIA che comunque è interna al procedimento unico concluso con l’autorizzazione del Commissario, quindi la VIA da procedimento distinto viene trasformata in una mera istruttoria a supporto del procedimento unico gestito dal Commissario, peraltro, come vedremo di seguito nel apposito paragrafo del presente commento, l’articolo 5 della legge 91/2022 prevede anche di non applicare la VIA con semplice comunicazione alla UE. Non casualmente quindi viene introdotta una nuova categoria di opere sottoponibili a VIA all’allegato I-bis parte II del DLgs 152/2006

4. L’autorizzazione del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

5. L’autorizzazione include altresì l’autorizzazione immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell’opera all’interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell’opera, ivi inclusa la concessione demaniale se necessaria.
6. L’autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all’autorizzazione, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio.
7. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. Questa norma appare inutile se si continuano a considerare le opere oggetto di questo articolo 5 rientranti nella Seveso III visto che in questo si applica l’articolo 22 del DLgs 105/2015 che prevede misure ben più stringenti dei generici riferimenti di questa norma introdotta con questo articolo 5 legge 91/2022.
8. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario, i soggetti interessati anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all’esercizio  delle opere e delle connesse infrastrutture in questione esentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo   Commissario, corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell’impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione, ovvero dell’entrata in esercizio dell’impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.
9. Il Commissario comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell’autorizzazione.

RIGASSIFICATORI ESISTENTI

Secondo l’articolo 5 legge 91/2022 ai fini di applicare la sopra esposta procedura commissariale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere  finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge 91/2022 di conversione del  decreto legge 50/2022 (dal 17 maggio 2022), purché non comportino un aumento dell’estensione dell’area marina su cui insiste il manufatto.



LA NUOVA LEGGE CHE ESTENDE L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLA LEGGE 91/2022 FACENDOLA DIVENTARE ORDINARIA

Una Decreto-Legge convertito nella legge 175/2022 che estende il nuovo regime speciale (della legge 91/2022) che disciplina le autorizzazioni ai rigassificatori e alle modifiche a quelli esistenti ad ulteriori ipotesi. Possiamo dire quindi che per i rigassificatori il regime speciale accentrato su Commissari, deroghe alle principali norme ambientali regali di milioni di euro a chi i rigassificatori li costruisce, colloca e gestisce, sia diventato regime ordinario alla faccia del diritto comunitario e dell’articolo 9 () della Costituzione che prevede la tutela dell’ambiente come valore costituzionale a tutela delle generazioni future.
Stiamo parlando dell’articolo 9 della legge 175/2022 di conversione del Decreto legge 144/2022 che aggiunge il seguente comma all’articolo 5 della legge 91/2022: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5, ivi comprese  quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l’esercizio a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha  rilasciato l’autorizzazione originaria, anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative”.

Il comma 2 dell’articolo della legge 91/2022 riguarda appunto la autorizzazione del Commissario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Comma 5 dell’articolo 5 della legge 91/2022 riguarda l’istanza da presentare al Commissario per realizzare le opere in questione.

Quindi la nuova norma chiarisce che la procedura ex articolo 5 legge91/2022 (istanza e autorizzazione finale del Commissario) si applicano non solo per le unità galleggianti che rigassificano o mero incremento capacità di rigassificazione di impianti esistenti ma anche nel caso di modifiche sostanziali (quindi nella normativa ordinaria sottoponibili a VIA e alla Seveso III) o nel caso di localizzazione alternative a quelle individuate inizialmente. Come è noto le alternative devono essere prese in considerazione nella VIA ordinaria ma la procedura dell’articolo 5 legge 91/2022 esclude la VIA agli impianti assoggettati ad essa. Tutto questo con l’ultima modifica ex Decreto-Legge 57/2023 si applica anche alle ricollocazioni dei rigassificatori come potrà essere nel caso della nave rigassificatrice di Piombino.
Insomma, la norma sembra fatta apposta per applicare la procedura speciale nel caso in cui le localizzazioni individuate ad oggi se non andassero a conclusione, anche alle nuove localizzazioni.
In questo modo si chiude il cerchio e quella che è nata per una procedura applicabile sostanzialmente alle navi rigassificatrici è estendibile da ora in poi ad ogni impianto di rigassificazione nuovo o modifiche di esistenti.


LA RICOLLOCAZIONE DI RIGASSIFICATORI GALLEGGIANTI NON DIVENTA DEFINITIVA

Il Decreto-Legge 57/2023 aggiunge un ultimo comma all’articolo 5 della legge 91/2022 che recita: Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime”.
Della serie i rigassificatori si ricollocano ma anche no!



LA QUESTIONE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SEVESO III (RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE)

Secondo l’articolo 5 della legge 91/2022 l’autorizzazione assorbe anche le “autorizzazioni ai fini antincendio del DLgs 105/2015”. Questo DLgs ha recepito l’ultima versione della Direttiva Seveso (III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questa normativa non si applica solo al rischio incendi ma a tutti i rischi incidentali di progetti come quelli disciplinati dall’articolo 5 della legge 91/2022 in esame che costituisce:

1. un aumento delle potenzialità di uso di rigassificatori esistenti: stoccaggio

2. navi di rigassificazione che sostano al largo ma che devono essere collegate a terra per portare il combustibile rigassificato ai terminali esistenti (rigassificatori o condotte).

Ora sia nella ipotesi 1 che 2 la normativa ex DLgs 105/2015 (c.d. Seveso III) si applica ad entrambi e compiutamente. Il mero riferimento agli incendi fa pensare ad una applicazione limitata di questa normativa agli interventi del nuovo Decreto-Legge. Che questa supposizione sia fondata, anzi che sia stata già anticipata in procedure di autorizzazione specifiche, lo dimostra il caso di Piombino dove si vuole autorizzare una nave rigassificatrice collegata a terra per il trasbordo del GNL rigassificato senza applicazione della Seveso.

In realtà questi nuovi interventi sono dentro la Seveso III pienamente ecco di seguito spiegato perché:

1. sulla base della normativa Seveso relativa a definizione di stabilimento di impianto e di incidente rilevante nonché ambito di applicazione del rapporto di sicurezza.
Secondo la lettera a) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015 è stabilimento ai sensi della disciplina Seveso: “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;”.

Quindi anche le infrastrutture connesse all’impianto, come ad esempio gli oleodotti al servizio di depositi e raffinerie, possono essere, secondo una interpretazione letterale della norma, soggette alla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante compreso il piano e programma ispezioni.
Si veda anche le definizioni di:

impianto ai sensi della lettera h) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015:

  • h) «impianto»: un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento  e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari,  gli  utensili,  le  diramazioni  ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono  l’impianto,  i  moli,  i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;”  
  • di incidente rilevante ai sensi della lettera o) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015:  “incidente rilevante: un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto  a  sviluppi  incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno  stabilimento  soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato  o differito,  per  la  salute  umana  o   l’ambiente,   all’interno   o all’esterno dello stabilimento, e in  cui  intervengano  una  o  più sostanze pericolose;

Non solo ma come si ricava dall’allegato 2 al DLgs 105/2015 nel Rapporto di Sicurezza devono essere identificati “gli impianti e altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante come pure  sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti  adiacenti,  nonché  di  siti  di  attività  che   non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all’origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti  e  di effetti domino;

 2. curva di danno potenziale che secondo la giurisprudenza recente sono state ampliate come area potenzialmente interessata.
Il Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 371 del 2015 che appunto ritiene necessario valutare anche il rischio oltre l’area definita dalle curve di danno del RIR allegato al Piano Urbanistico Comunale. IL RIR è il documento che verifica la coerenza tra destinazioni urbanistiche e presenza dell’impianto Seveso.

 3. i criteri ed indirizzi tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per l’ambiente elaborate dal sistema ARPA e ISPRA nel 2013.
Questi criteri confermano la necessità di valutare all’interno delle procedure della normativa Seveso i rischi delle condutture e infrastrutture esterne agli impianti Seveso. Secondo il Rapporto Arpa e Ispra per la valutazione degli incidenti. Si rammenta che tre elementi devono essere presenti affinché si possa ipotizzare un rischio per l’ambiente:

a) una sorgente di pericolo;

b) una via di migrazione/trasporto;

 4. documento proveniente dalla Commissione UE contiene le risposte ad alcuni quesiti specifici sull’implementazione della Direttiva 2012/18/CE1 (Seveso III) posti alla Commissione Europea dalle autorità nazionali degli Stati Membri.
Essi riguardano questioni tecniche emerse nell’attuazione della direttiva 2012/18/CE Seveso III e di quelle precedenti.

La Commissione ha così risposto: “Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva Seveso III all’interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti provvedimenti.”
Appare chiarissima la dichiarazione della Commissione che conferma la possibilità di estendere l’applicazione della normativa Seveso anche agli oleodotti o comunque condutture che trasportano sostanze pericolose che sono comunque connesse con tali impianti.


LA QUESTIONE DELLA RIMOZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Secondo il comma 3 articolo 5 della legge 91 si applica la esenzione della Valutazione di Impatto Ambientale ovviamente previa comunicazione alla UE tanto questa prima che si attivi passa abbastanza tempo permettendo la realizzazione dell’intervento in questione. Si ricorda che questi impianti sono assoggettati a VIA secondo il comma 1 articolo 46 legge 222/2007 già citata.
L’esenzione si fonda sul comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 peccato che questa norma non preveda la possibilità di esenzioni generalizzate ex lege ma solo di esenzioni su singoli progetti specifici e questo non è il caso dell’articolo 5 della legge 91/2022 e successive modifiche di cui stiamo trattando.
Comunque nel caso in cui si svolga la VIA (ai sensi della Parte II del DLgs 152/2006) questa è interna al procedimento unico che si conclude con la autorizzazione del Commissario
Non solo sempre il sopra citato comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 afferma che l’esenzione è ammessa “a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale” e che comunque occorre valutare, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, se non occorra un’altra valutazione. Domanda come si concilia questo obbligo di verifica con il fatto che tutti i poteri di decisioni sono dati al Commissario? Non solo ma nell’interpretare il potere di esenzione nella applicazione della VIA la Corte Costituzionale con sentenza n° 234 del 2009 ha chiarito che: “la dizione <<caso per caso>> significa che l’esclusione non può essere per categorie generali ma solo dopo preventiva verifica sul caso singolo”. Ora con la nuova versione del comma 11 articolo 6 DLgs1 152/2006 non si usa più il termine caso per caso ma progetto specifico che sostanzialmente è la stessa cosa quindi quanto affermato dalla Corte Costituzionale è ancora valido; ma sul punto c’è di più.

Nel caso di esclusione della VIA dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma 4 articolo 2 della Direttiva 2001/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, che recita: “Fatto salvo l’articolo 7 (VIA transfrontaliera ndr), gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva”.
Questo significa che almeno:

a) devono essere valutati gli impatti del progetto,

b) deve essere svolta una minima procedura di coinvolgimento del pubblico,

c) devono poter essere imposte prescrizioni a tutela dell’ambiente della salute pubblica.

Tutto quanto sopra descritto non c’è nell’articolo 5 del nuovo Decreto-Legge e quindi a mio parere si pone in contrasto con le Direttive europee in primo luogo quella sulla VIA.


RIGASSIFICATORI GALLEGGIANTI IN SITI MILITARI

Sempre l’articolo 5 della legge 91/2022 prevede che qualora l’ubicazione individuata per l’installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l’autorizzazione all’installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (). Ma cosa dice questo articolo 358?
Che per i progetti utili per la difesa nazionale non si applica la VIA per cui non c’è neppure bisogno della comunicazione alla UE basta un Decreto del Ministero della Difesa. Francamente una nave rigassificatrice cosa c’entri con la difesa nazionale è dura capirlo tanto meno per un pericolo imminente come scrive detto articolo 358 sic!


INCENTIVI ALLE IMPRESE DI RIGASSIFICAZIONE

Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere   e le infrastrutture oggetto dell’articolo 5 legge 91/2022 é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.
Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l’applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas (), prevista dalla vigente regolazione tariffaria.

L’importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AFFIDO 

Nel caso fossero applicabile le norme del Codice Appalti ai progetti in questione non si applicano le norme relative alla trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. Inoltre, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza anche a prescindere da diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse   alla sollecita esecuzione del contratto. Quindi in deroga anche ai limiti che il Codice Appalti pone alla esecuzione di urgenza che fino a questo nuovo articolo 5 era ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che é destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Se ci sono carenze nella domanda di partecipazione alla selezione non vale più il possibile soccorso istruttorio di cui al comma 9 articolo 83 Codice Appalti ().
Addirittura, con riferimento generico alla crisi Ucraina si prevede la possibilità, in modo del tutto discrezionale, di applicare invece della procedura ordinaria procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

In caso di impugnazioni si applicano le norme del codice del processo amministrativo per le infrastrutture strategiche in particolare il comma 2 articolo 125 () dove si afferma che: “in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonchè del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.”. 

TESTO DECRETO LEGGE 57/2023:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-05-29&atto.codiceRedazionale=23G00070&elenco30giorni=false

Osservatorio NewsAmbiente

Osservatorio NewsAmbiente è la rubrica di giurisprudenza ambientale a cura del dott. Marco Grondacci: con cadenza settimanale la Fondazione pubblica novità legislative nazionali ed europee che toccano temi come la gestione delle risorse e dei rifiuti, l'energia e l'inquinamento.
Tasto destro disabilitato

Iscriviti

Nuove disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Normativa Nazionale)