La sentenza Corte Costituzionale n° 109 del 1 giugno 2023 che ha disposto che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge regionale impugnata che stanzia le somme necessarie per l’adozione del programma di recupero dei siti minerari dismessi per l’anno 2022, rinviando agli esercizi successivi lo stanziamento delle somme che si renderanno necessarie per l’attuazione degli interventi programmati, nella misura definita in base agli esiti dell’attività progettuale e in relazione alle risorse che si deciderà di stanziare nei successivi esercizi.
Tale modus operandi è coerente sia con il fatto che la legge reg. Abruzzo n. 7 del 2022 presuppone un’attuazione che avviene progressivamente nel tempo, attraverso interventi successivi, sia con la previsione dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, fermo restando che la realizzazione di ogni successivo progetto indicato nel programma «dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura» (sentenza n. 48 del 2023).
TESTO SENTENZA 109/2023:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2023&numero=109