Estensione degli obblighi di monitoraggio comunicazione verifica emissioni gas serra da trasporto marittimo (Normativa Comunitaria)

Il Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023

modifica il Regolamento (UE) 2015/757 () relativo agli obblighi di monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni CO2 da parte del trasporto marittimo.

Il Regolamento 757 del 2015 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo. 

Il nuovo Regolamento 2023/957 estende la applicazione del Regolamento del 2015 a tutti i gas serra e non solo alla CO2 ed in particolare alle emissioni rilasciate dal 2024 al metano e al protossido di azoto. 

Vediamo più precisamente le nuove norme introdotte dal Regolamento UE 2023/957… 

Il Nuovo Regolamento modifica poi le navi oggetto del Regolamento versione 2015.
Il nuovo articolo 2 del Regolamento n° 757/2015 come modificato dal Regolamento 2023/957 prevede che:
il regolamento si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri (questa specificazione non c’era nella versione del 2015 ndr) o merci a fini commerciali effettuate dall’ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Ma la vera novità sta nei nuovi paragrafi 1-bis e 1-ter all’articolo 2 di detto Regolamento secondo i quali:
1-bis “A decorrere dal 1o gennaio 2025 il presente regolamento si applica anche alle navi da carico di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e alle navi offshore di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate lorde per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.”
1-ter “A decorrere dal 1o gennaio 2025 il presente regolamento si applica alle navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.”


PIANO DI MONITORAGGIO

Il nuovo Regolamento prevede che entro il 1oaprile 2024 le società trasmettono all’autorità di riferimento responsabile, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, un piano di monitoraggio che è stato valutato conforme al presente regolamento dal verificatore e che riflette l’inclusione delle emissioni di CH4 e di N2O nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Per le navi che devono adeguarsi al regolamento dopo il 1°aprile 2024 le società presentano all’autorità di riferimento responsabile un piano di monitoraggio conforme alle prescrizioni del presente regolamento senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
Entro il 6 giugno 2025, le autorità di riferimento responsabili approvano i piani di monitoraggio presentati dalle società conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del secondo comma. Per le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE per la prima volta dopo il 1ogennaio 2024, l’autorità di riferimento responsabile approva il piano di monitoraggio presentato entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.


RELAZIONE SULLE EMISSIONI

A decorrere dal 2025, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni nave sotto la loro responsabilità le società presentano all’autorità di riferimento responsabile, alle autorità degli Stati di bandiera interessati e alla Commissione una relazione sulle emissioni che riguarda l’intero periodo di riferimento dell’anno precedente; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore () a norma dell’articolo 13. L’autorità di riferimento responsabile può chiedere alle società di presentare le loro relazioni sulle emissioni entro una data precedente al 31 marzo, ma non anteriore al 28 febbraio.
Il verificatore valuta la conformità del piano di monitoraggio con i requisiti stabiliti agli articoli 6 e 7 (Piani di monitoraggio e modifiche). Se la valutazione del verificatore individua delle difformità con tali requisiti, la società interessata rivede il proprio piano di monitoraggio, di conseguenza e presenta il piano rivisto al verificatore per la valutazione finale prima che il periodo di riferimento abbia inizio. La società concorda con il verificatore il periodo di tempo necessario per apportare tali revisioni. Tale periodo, in ogni caso, non eccede l’inizio del periodo di riferimento.

TESTO REGOLAMENTO 2023/957:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0957


Applicazione del sistema scambio quote emissioni gas serra al trasporto marittimo (Normativa Comunitaria)

Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 modifica della direttiva 2003/87/CE (EU-ETS), estendendo il sistema di scambio quote emissioni dei gas serra al trasporto marittimo ed aereo. 

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI SCAMBIO QUOTE EMISSIONI DI GAS SERRA

Il Sistema ETS è stato introdotto e disciplinato nella legislazione europea con la Direttiva ETS 2003/87/CE, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Le direttive ETS sono state recepite in Italia da ultimo con DLgs 47/2020 () in attuazione della Direttiva 2018/410 che ha modificato la Direttiva 2003/87/CE ().
Il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) è stato avviato nel 2005 per promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo efficace in termini di costi ed economicamente efficiente. Tale sistema limita il volume di gas a effetto serra che può essere emesso da industrie ad alta intensità energetica, produttori di energia e linee aeree. Le quote di emissione sono limitate a un tetto massimo stabilito dall’UE e le imprese ricevono o acquistano quote individuali. Tale limite viene ridotto nel corso del tempo così da ridurre gradualmente la quantità di emissioni.
L’estensione del sistema scambio quote di emissione gas serra comprensive quindi non solo della C02 ma anche del metano (regolamento MRV a partire dal 2024 e nella Direttiva EU ETS a partire dal 2026) sarà graduale e quindi le società di navigazione restituiranno le quote di gas serra con questa scansione temporale:

il 40% per le emissioni verificate dal 2024, 

il 70% per il 2025 

il 100% per il 2026.

La nuova Direttiva prevede la fissazione di un limite massimo al tenore di gas a effetto serra dell’energia utilizzata dalle navi che fanno scalo nei porti europei.
Inoltre, viene prevista l’imposizione di una sanzione pecuniaria a carico delle navi, nel caso in cui l’infrastruttura di Onshore Power Supply (OPS: alimentazione a terra) non sia disponibile in un porto.
La maggior parte delle navi di grandi dimensioni saranno incluse nell’ambito di applicazione dell’EU ETS fin dall’inizio. Le grandi navi d’altura di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate saranno incluse nel “regolamento MRV” (Regolamento 2015/757 modificato dal Regolamento 2023/957 – per un commento vedi in questa NewsAmbiente sempre alla voce effetto serra) concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo a partire dal 2025 e nell’EU ETS a partire dal 2027. Le navi per il trasporto di merci varie e le navi d’altura di stazza lorda compresa tra 400 e 5 000 tonnellate saranno incluse nel regolamento MRV a partire dal 2025 e la loro inclusione nell’EU ETS sarà riesaminata nel 2026.
Inoltre, il nuovo regolamento tiene conto delle specificità geografiche, propone misure transitorie per le piccole isole, le navi di classe ghiaccio e le tratte che riguardano regioni ultraperiferiche e sono soggette a obblighi di servizio pubblico, e rafforza le misure volte a contrastare il rischio di evasione nel settore marittimo.
Alcuni Stati membri con un numero relativamente elevato di società di navigazione riceveranno inoltre il 3,5% del massimale delle quote messe all’asta da distribuire tra loro.

Per una analisi del dibattito tra operatori del settore marittimo e ambientalisti nonché del percorso che ha portato a questa nuova Direttiva 2023/959 si veda questo post dal mio blog a questo LINK https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/01/la-ue-sistema-di-scambio-quote.html

 

TESTO DIRETTIVA 2023/959:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0959#d1e1788-134-1 

Osservatorio NewsAmbiente

Osservatorio NewsAmbiente è la rubrica di giurisprudenza ambientale a cura del dott. Marco Grondacci: con cadenza settimanale la Fondazione pubblica novità legislative nazionali ed europee che toccano temi come la gestione delle risorse e dei rifiuti, l'energia e l'inquinamento.
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